PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Aree destinate ai fumatori).

      1. Negli ambienti chiusi, aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 2, delle strutture pubbliche e private di seguito indicate, devono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori:

          a) uffici pubblici e privati;

          b) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;

          c) stazioni di trasporto pubblico, ivi comprese quelle portuali, marittime e aeroportuali;

          d) strutture destinate allo svolgimento di attività educativa, sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;

          e) esercizi commerciali, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande;

          f) locali destinati ad uso comune di alberghi, pensioni e locande;

          g) sedi istituzionali pubbliche di ogni livello.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, per ambienti «aperti al pubblico» si intendono gli ambienti ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti dai rispettivi responsabili.

 

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Art. 3.
(Requisiti delle aree destinate ai fumatori).

      1. Le aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1 sono indicate mediante l'affissione di appositi cartelli e devono rispondere ai seguenti requisiti:

          a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti e, in particolare, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          b) adeguata distanza dagli ambienti nei quali vige il divieto di fumare;

          c) installazione e corretto funzionamento di impianti di condizionamento, di ventilazione e di depurazione, idonei ad assicurare il costante ricambio dell'aria.

      2. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici provvedono all'istituzione delle aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1 in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.
      3. I requisiti di idoneità degli impianti e di adeguatezza della ventilazione e della depurazione dell'aria di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo sono definiti con regolamento del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Obblighi).

      1. I soggetti preposti alla direzione delle strutture pubbliche e i soggetti investiti della responsabilità delle strutture private

 

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sono tenuti a garantire l'attuazione delle disposizioni della presente legge nelle strutture di rispettiva competenza.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi nove mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.